LA DETRAZIONE DEL 110% E GLI INTERVENTI AGEVOLABILI

EDIFICI RESIDENZIALI OGGETTO DEI LAVORI AGEVOLABILI

– sono esclusi dall’agevolazione gli interventi effettuati in unità immobiliari appartenenti alle
categorie catastali A/1 e A/8.
Con riferimento alle unità immobiliari di categoria catastale A/9 (castelli e palazzi di pregio
storico / artistico), si rammenta che, a seguito della modifica del comma 15-bis del citato art. 119
ad opera dell’art. 80, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, le stesse sono escluse soltanto se
non sono aperte al pubblico;
– per poter fruire della detrazione nella misura del 110% gli interventi devono essere eseguiti su:
1. parti comuni condominiali di un edificio residenziale;
2. un edificio residenziale unifamiliare e relative pertinenze;
3. unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi
dall’esterno;
4. singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze facenti parte di un condominio (con un
ambito applicativo più ristretto, ossia circoscritto ai soli interventi “trainanti”).

In caso di interventi sulle parti comuni condominiali, per verificare il carattere “residenziale” del condominio, lo stesso va considerato nella sua interezza. Ciò comporta che, qualora la superficie complessiva delle unità destinate a residenza nell’edificio sia:
– superiore al 50%, è possibile fruire della detrazione.
In tal caso può accedere alla detrazione del 110% anche il proprietario / detentore di un’unità immobiliare non residenziale (ad esempio, strumentale o merce) con riferimento alle spese relative agli interventi sulle parti comuni condominiali;
– inferiore al 50%, possono fruire della detrazione del 110% per le spese relative agli interventi
sulle parti comuni esclusivamente i possessori / detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione;
Possono fruire della detrazione anche i soggetti tenuti a pagare la propria quota di spese relative alle parti comuni condominiali in quanto possessori di sole pertinenze, quali, ad esempio, box auto o cantina;
Per poter fruire della detrazione in esame, l’immobile oggetto dei lavori:
– deve essere esistente. Conseguentemente, non sono agevolati gli interventi realizzati in fase
di nuova costruzione, fatta eccezione per l’installazione di sistemi solari fotovoltaici di cui al comma 5 dell’art. 119 in esame;
– può anche essere oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione classificati “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001.

INTERVENTI “TRAINANTI”

Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica si rammenta che è necessario che gli
stessi assicurino, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi “trainati”:
– il miglioramento di almeno 2 classi energetiche;
ovvero, se non possibile,
– il conseguimento della classe energetica più alta.

Nella Circolare n. 24/E è precisato che tale possibilità riguarda gli edifici che ricadono già nella
penultima classe energetica. Così, ad esempio, è possibile fruire della detrazione del 110% per
l’intervento che determina il passaggio dalla classe energetica A3 alla classe energetica A4.
Per gli interventi di riqualificazione energetica resta fermo che:
– devono essere rispettati i requisiti tecnici previsti dal DM 11.3.2008 ovvero dal DM 6.8.2020, in
attesa di pubblicazione sulla G.U., in base alla data di inizio lavori (antecedente o successiva
all’entrata in vigore del nuovo DM);
– il miglioramento energetico deve essere dimostrato dall’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post intervento.

Tipi di intervento:

  • Isolamento termico superfici opache verticali / orizzontali / inclinate che interessa l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente con accesso autonomo, con rispetto dei requisiti di trasmittanza termica di cui al DM 11.3.2008 ovvero DM 6.8.2020 e dei criteri relativi ai materiali isolanti utilizzati di cui al DM 11.10.2017.

Interventi su parti comuni degli edifici per la sostituzione
di impianti di climatizzazione invernale esistenti con:

O impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto di cui al Regolamento UE n.
811/2013 ovvero a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici

– impianti di microcogenerazione o a collettori solari

– allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente di cui all’art. 2, comma 2, lett. tt), D.Lgs. n. 02/2014, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE.

Interventi su:
– edifici unifamiliari
– unità immobiliari parte di un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendenti, con accesso autonomo per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
– impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto di cui al Regolamento UE n. 811/2013 ovvero a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici;
– impianti di microcogenerazione o a collettori solari;

– caldaie a biomassa con prestazioni almeno pari a quelle per la classe 5 stelle di cui al DM n. 186/2017, esclusivamente per le aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure di infrazione degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE;
– allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente di cui all’art. 2, comma 2, lett. tt), D.Lgs. n. 102/2014, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione degli obblighi di cui alla Direttiva n. 2008/50/CE.